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Servitù di passaggio

Il mio vicino vuole asfaltare la strada che passa sulla mia proprietà: può farlo?

Innanzitutto dobbiamo rileggere l'art. 1065 c.c. che prevede espressamente che "Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente".

L'art. 1030 ci specifica, inoltre, come il proprietario del fondo servente non sia tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.

Ciò significa che se sei proprietario del terreno sul quale passa la strada che porta al tuo vicino non sei tenuto a fare nulla, a meno che ciò non si previsto nel titolo (es manutenzione della strada)

L'art. 1067 c.c., infine, impone sul proprietario del fondo dominante di non eseguire opere sul fondo servente che rendano più gravosa la sua condizione.

Asfaltare e/o mettere il ghiaino sul terreno sulla quale si esercita il passaggio potrebbe essere quindi classificata come innovazione o in ogni caso aggravamento della servitù anche dal punto di vista estetico.

Attenzione poi! L’attività di spargimento di ghiaia, su un’area che in precedenza ne era priva, potrebbe essere soggetta a titolo abilitativo edilizio, qualora l’opera nel suo complesso appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso (Testo unico in materia edilizia n. 380 del 2001).

Poi, ovviamente in mancanza di accordo tra le parti è un Giudice a decidere il modo di esercitare il passaggio: infatti egli potrà ritenere che lo spargimento di ghiaia o l'asfaltatura rappresentino una condizione indispensabile per l'esercizio della servitù.



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