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Codice Rosso: Reati, Tutele e Novità Normative

Innanzitutto va chiarito che con l'espressione "Codice Rosso" ci si riferisce alle modifiche apportate al codice penale con la legge 19.07.2019 n. 69.

Questa ha introdotto una corsia preferenziale per la trattazione di alcuni reati, aumentando le garanzie per le vittime e irrigidendo l'apparato sanzionatorio.

L'intervento legislativo nasce dalla necessità, spesso denunciata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di colmare le lacune di tutela verso le vittime di violenza domestica, sessuale e di genere.

Il Codice Rosso non identifica un reato in sé, ma un insieme di reati che attivano un iter procedurale accelerato, per cui è previsto che il pubblico ministero assuma informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato

I reati che sono stati introdotti e/ o modificati sono:

  1. Maltrattamenti contro familiari o conviventi previsto e punito dall'art. 572 c.p. è una delle fattispecie centrali del Codice Rosso.

  2. Stalking (atti persecutori) previsto e punito dall'art. 612-bis c.p.

    Comportamenti reiterati che generano uno stato di ansia o timore nella vittima o la costringono a modificare le proprie abitudini. È rilevante anche la configurabilità dello stalking condominiale.

  3. Violenza sessuale previsto e punito dagli artt. 609-bis e ss. c.p. sanziona qualsiasi atto sessuale compiuto con violenza, minaccia o abuso di autorità. Con la legge 69/2019 sono aumentate le pene e sono stati rafforzati i poteri del giudice in sede cautelare.

  4. Violenza domestica Non è un reato autonomo, ma una categoria che ricomprende diverse fattispecie (maltrattamenti, lesioni, percosse), purché consumate in ambito familiare o tra conviventi.

  5. Costrizione o induzione al matrimonio previsto e punito dall'art. 558-bis c.p., fattispecie introdotta con il Codice Rosso, punisce chi costringe una persona a contrarre matrimonio, anche all’estero, mediante violenza o minaccia.

  6. Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso previsto e punito dall'art. 583-quinquies c.p., reato introdotto ex novo dalla L. 69/2019.

  7. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. "revenge porn") previsto e punito dall'art. 612-ter c.p. che punisce chi, senza il consenso della persona rappresentata, diffonde contenuti sessualmente espliciti, anche se originariamente ottenuti con il suo consenso.


La novità più rilevante è la previsione dell’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del P.M. entro 3 giorni dall’iscrizione del reato e la possibilità per i giudici di applicare misure coercitive o interdittive con maggiore rapidità, soprattutto quando vi è pericolo attuale per l’incolumità della vittima.


Il Codice Rosso ha poi innalzato le pene per numerosi reati:

  • Maltrattamenti: da 2-6 anni a 3-7 anni (art. 572 c.p.)

  • Stalking: da 6 mesi-5 anni a 1-6 anni (art. 612-bis c.p.)

  • Violenza sessuale semplice: da 5-10 anni a 6-12 anni (art. 609-bis c.p.)


Il Codice Rosso rappresenta quindi un’importante evoluzione del sistema penale italiano nella direzione di una maggiore attenzione alla tutela delle vittime di violenza, soprattutto in ambito familiare e di genere; tuttavia, è essenziale mantenere un equilibrio tra le esigenze di protezione e quelle del giusto processo, costituzionalmente garantito. Dal punto di vista dell’indagato o imputato, l’attivazione del "canale preferenziale" e la rapidità dell’intervento giudiziario impongono massima attenzione alla presunzione di innocenza, affinché non si traduca in una forma di automatismo punitivo.

Il rischio, infatti, è che l’urgenza dell’intervento possa talvolta condurre a provvedimenti cautelari affrettati, fondati su elementi ancora non verificati, o che non tengano adeguatamente conto delle dinamiche complesse e talvolta ambigue delle relazioni familiari.

È dunque compito del difensore, tanto della vittima quanto dell’indagato, vigilare sul rispetto delle garanzie processuali e sull’effettività del diritto di difesa. Allo stesso modo, spetta agli operatori del diritto, magistrati e avvocati inclusi, operare con equilibrio, sensibilità e competenza tecnica, ricordando che ogni procedimento penale coinvolge diritti fondamentali su entrambi i lati del processo.

E' pertanto a mio parere necessario un approccio multidisciplinare, che non dimentichi mai che dietro ogni fascicolo c’è una persona, o più persone, la cui vita è profondamente segnata dal procedimento penale.



 
 
 

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