Se ho un debito con Equitalia quando rischio la mia casa?
Equitalia innanzitutto per procedere con una esecuzione deve trascrivere ipoteca e ciò può farlo solo se il debito è superiore ad Euro 20.000,00.
In ogni caso, non può procedere con un pignoramento immobiliare se il debitore ha un unico immobile ed è adibito a sua residenza; inoltre l'importo del debito con Equitalia deve superare i 120.000 euro e il valore complessivo degli immobili superare questa cifra.
Equitalia, tuttavia, può fare un intervento nella procedura intentata da altri creditori che non hanno queste limitazioni.
Si ritiene quindi che, nel caso in cui Equitalia sia intervenuta ma il creditore principale, o procedente, rinunci a dare impulso alla procedura (anche in virtù di un accordo) ed Equitalia si trovi a rivestire quindi il ruolo di creditore procedente, la stessa non possa dare impulso ad una procedura in assenza di quei presupposti che gli avrebbero consentito di promuoverla come creditore principale. Di conseguenza non potrà che esserci una estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
Attenzione: relativamente alle procedure immobiliari vi è un differimento al 31.12.2020 delle attività di recupero affidato alla riscossione.
Si consiglia la visione del sito ufficiale dell'agenzia delle Entrate: (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/le-procedure/procedure-esecutive/)
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