Limite pignoramento
Con la legge 142 del 2022 è stato modificato l’art. 545 del codice di procedura civile che pertanto ora prevede che "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 Euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge".
Questo significa che d’ora in avanti i pignoramenti non potranno andare a toccare il minimo vitale che quindi passa ora da 750 a 1000,00 Euro.
Se il pignoramento, invece, riguarda le somme depositare in Banca, potranno essere pignorate solo le somme eccedenti i 1.379,49 Euro pari all’importo dell’assegno sociale moltiplicato per tre.
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