Nel momento in cui una persona viene a mancare tutti i parenti in linea retta e collaterale entro il 6° grado sono chiamati all'eredità. Possono esserci eredi testamentari (se c'è un testamento, che può escludere i parenti non legittimari - che hanno cioè il diritto ad avere una parte di eredità) o chiamati all'eredità in assenza di testamento perché parenti prossimi. Il chiamato resta tale sino al momento dell'accettazione e, una volta accettato, è considerato erede sin dal momento dell'apertura della successione, avendo l'accettazione dell'eredità un effetto retroattivo. Qualora il chiamato intenda accettare l'eredità, potrà farlo mediante l'accettazione espressa (vale a dire una solenne dichiarazione resa in atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata), o mediante l'accettazione tacita, ossia di un atto che presuppone implicitamente e necessariamente la sua intenzione di accettare, quale ad esempio la vendita di un bene ereditario o il prelievo dei soldi dal conto corrente. Se il chiamato all'eredità si trova nel possesso dei beni ereditari e non compie l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione e non fa la successiva dichiarazione di accettazione beneficiata, egli è considerato erede puro e semplice. Un volta dichiarati eredi si ha l'obbligo anche del pagamento di tutti i debiti ereditari. La soluzione, nel caso in cui si tema che l'eredità possa essere negativa, è quella di un'accettazione con il beneficio dell’inventario. L'eredità si può accettare nel termine di 10 anni. Chiunque comunque abbia un interesse ad abbreviare il termine decennale, può chiedere al Giudice di fissare un termine entro il quale i chiamati all'eredità devono dichiarare se vogliono accettare o rinunciare alla stessa. Qualora il chiamato non renda la dichiarazione entro il termine fissato dal Giudice, perde il diritto di accettare. Ovviamente chi è nel possesso dei beni ereditari, come detto prima, ha solo 3 mesi dal decesso per fare l’inventario e altri 40 giorni per dichiarare l’eventuale accettazione o rinuncia. Se invece si è deciso di non accettare, si può fare la rinuncia davanti ad un Notaio o con un atto presentato al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
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