L'ammonimento è un intervento che viene richiesto al Questore perché dissuada lo stalker da compiere ulteriori azioni persecutorie. Le azioni persecutorie, come definite dall'art. 612 bis, sono quelle "condotte reiterate" con le quali una persona"minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (...)". Ci dovranno essere quindi più azioni (telefonate, messaggi, presentarsi sotto casa, appostamenti ecc.) da parte dello stalker e ciò dovrà aver comportato un timore tale da costringere la persona offesa a cambiare le proprie abitudini (es. uscire solo se c'è qualcuno, cambiare orari o strada del rientro a casa ecc). Il delitto è punito a querela della persona offesa, querela che andrà sporta entro sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La richiesta di ammonimento può, quindi, essere fatta solo se non c'è già stata querela per i fatti esposti al Questore il quale "assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni." Perché si consiglia di procedere con l'ammonimento e non subito con la querela? Per una serie di motivi: ad esempio se si ritiene che l'ammonimento possa essere sufficiente a far cessare le condotte persecutorie, oppure perché la persona offesa non se la sente di affrontare un processo, ma anche perché nel caso in cui lo stalker, dopo essere stato ammonito, perseveri con le condotte persecutorie, ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 del decreto legge n. 11/2009 "La pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito" e si procede d'ufficio.
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avv. Federica Parrozzani - Avvocato a Vicenza
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