Innanzitutto facciamo un bel respiro, la materia infatti è varia ma ci sono diverse soluzioni.
Cominciamo dicendo che questa materia è disciplinata dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 e dai relativi decreti di attuazione.
Il disposto di cui all’art. 1 non stabilisce alcun divieto alla vendita di immobili contenenti amianto ma si limita solo a vietare l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di materiali contenenti amianto nonché lo smaltimento di tale materiale, nel rispetto delle normative previste dal D.Lgs. 22/97. Infatti, secondo i più recenti studi scientifici la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé pericolo per gli occupanti.
Ovviamente va fatta una importante distinzione tra:
1) i materiali di amianto integri, non suscettibili di danneggiamento, per i quali non è necessaria la bonifica; 2) i materiali integri che però siano suscettibili di danneggiamento, per i quali è previsto il monitoraggio; 3) i materiali seriamente danneggiati, per i quali sono previste operazioni di bonifica. Non esiste, allo stato attuale, quindi, alcun obbligo in capo al proprietario di operare una preventiva bonifica dell’immobile da alienare tuttavia, in caso di acquisto e successiva scoperta di amianto nell'immobile si può considerare il proprietario precedente obbligato ad operare una riduzione del prezzo perché la casa presenta dei vizi: ovviamente a condizione che l'amianto vada effettivamente bonificato.
Sul punto ci sono due pronunce, una del Tribunale di Milano del 27 Settembre 2006 che ha precisato, come "la presenza di amianto in sé non costituisce un vizio della cosa, tenuto presente che la normativa non vieta la presenza di detto materiale in manufatti risalenti alla data di entrata in vigore della legge 257 del 1992, ma si limita ad imporne, ove ne ricorrano i presupposti previsti dai D.lgs n. 277 del 1991, modificato dalla d.lgs 267 del 2006, la valutazione del rischio o comunque la gestione, al punto di evitarne l’offensività o di limitarla nei limiti accettabili previsti dal legislatore". E una del Tribunale di Prato (sentenza 09/10/2014) che ritiene applicabile la garanzia per vizi della cosa venduta qualora l'amianto si trovi in condizioni di conservazione tali da rendere necessarie opere volte alla sua messa in sicurezza con costi a carico del proprietario ed acquirente del bene.
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